Monitoraggio Radon
Il radon elemento chimico dal simbolo Rn, è un gas radioattivo pericoloso per la salute umana quando viene inalato in quantità significative. Esso è la seconda causa di tumore al polmone quando si accumula all’interno di locali confinati. La principale fonte di questo gas è il terreno, e in misura minore tufo, granito e acqua. Fuoriuscendo da questi materiali si accumula in locali chiusi disperdendosi e diventando pericoloso. Ha una grande volatilità per cui tende a risalire in superficie e a disperdersi.
Il Consiglio regionale della regione Campania ha approvato la Legge Regionale n° 13 del 08/07/2019 pubblicata sul B.U.R.C. n° 40 del 15/07/2019 dove all’art.4 è sancito che i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale nei locali di seguito specificati:
- Per gli edifici destinati alla Istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva e attiva;
- Per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazioni di attività di gas Radon non può superare i 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva (CR39).
Gli esercenti di attività di cui sopra, provvedono entro e non oltre 90 gg. della data di entrata in vigore della legge (15.7.19), ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione da svolgere su base annua suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale, e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento, al Comune interessato, all’ARPAC e all’ASL di riferimento.
In caso di mancata trasmissione della misurazioni entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della legge, il Comune provvede ad intimare con Ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a 30 gg.la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione, per dettato di legge, della certificazione di agibilità.